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Il Piano d'Ambito è stato presentato all'Assemblea dei Sindaci in data 22 marzo 2022 e approvato dall'Assemblea EGA in data 28 giugno 2022
Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
Il servizio è organizzato all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO), che le Regioni devono perimetrare sulla base di regole contenute, oltre che nella disciplina generale in materia di SPL, all'interno Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale - Parte III) il quale, fissa limiti minimi dimensionali degli ATO[1], ma detta una serie di criteri per la delimitazione che fanno riferimento a:
Gli Enti di governo dell'ambito (EGA) sono gli organismi individuati dalle Regioni per ciascun Ambito Territoriale Ottimale ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO ed ai quali è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
Agli Enti di governo dell'ambito sono attribuiti, in particolare, i compiti di seguito richiamati:
Il Consiglio regionale con l’approvazione della Legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37. (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.) ha apportato alcune significative modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato) ha avviato una riforma del Servizio idrio in Valle d’Aosta.
Il percorso di rinnovazione normativa è perfezionato con l’approvazione della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.).
La riforma riguarda in particolare i seguenti aspetti.
Il nuovo testo di legge reca l’approvazione della nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Il capo I, contiene le disposizioni generali che evidenziano le finalità del disegno di legge nel riorganizzare il servizio idrico integrato nel territorio regionale e precisa il ruolo di pianificazione della risorsa idrica riservato all’Amministrazione regionale.
L’articolo 1 reca l’oggetto e le finalità del disegno di legge, ovvero, in particolare, assicurare la tutela delle risorse idriche nel prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione, garantire i principi di efficacia, efficienza ed economicità nell’uso della risorsa idrica, conseguire adeguati livelli tariffari, individuare l’ambito territoriale ottimale e il relativo ente di governo, in continuità con la legge vigente, e garantire il principio di unicità di gestione del servizio.
L’articolo 2 richiama le competenze della Regione in materia di pianificazione sull’uso e tutela della risorsa idrica, al fine di riservare all’Amministrazione regionale il ruolo di indirizzo del servizio idrico integrato, e il suo ruolo sostitutivo in caso di inadempienza da parte dell’Ente di governo d’Ambito (EGA).
L’articolo 3 istituisce, presso la Regione, l’Osservatorio regionale sulla risorsa idrica, un organismo deputato a monitorare la piena attuazione degli obiettivi di gestione della risorsa pubblica e a fornire le informazioni alla collettività definendone le funzioni e i relativi compiti.
Il capo II dispone in merito al servizio idrico integrato in coerenza con il d.lgs. 152/2006:
L’articolo 6 dispone in merito alla gestione del servizio idrico integrato, in armonia con l’articolo 149bis del d.lgs. 152/2006. :
L’articolo 7 dispone in merito alla definizione della tariffa del servizio idrico che deve essere applicata dal gestore del servizio idrico integrato:
L’articolo 8 dispone in merito alle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del servizio idrico integrato prevede che:
Il capo III reca modificazioni di altre leggi regionali, soprattutto in materia di ordinamento degli enti locali, che si rendono necessarie per la ridefinizione delle funzioni istituzionali, degli organi e delle modalità di finanziamento del BIM, conseguente alla revisione della disciplina del servizio idrico integrato di cui al presente disegno di legge.
L’articolo 9 reca modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), e, più precisamente, sostituisce l’articolo 99 e l’articolo 101 per adeguare la normativa vigente a quanto disposto dai precedenti capi. Il novellato articolo 99 della l.r. 54/1998, oltre a specificare che il BIM è un ente locale che esercita le funzioni attribuitegli per promuovere il progresso socio-economico della popolazione valdostana e quelle ulteriori a esso attribuite, comprese quelle relative al servizio idrico integrato prevede che allo stesso possa essere delegato dalla Regione e dai Comuni anche l’esercizio di funzioni e di servizi di rilevanza sovracomunale, rinviando la relativa regolamentazione ad apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all’articolo 104 della medesima legge. Il nuovo articolo 101 della l.r. 54/1998 ridisegna gli organi del BIM, che dai due attuali tornano ad essere tre disciplinandone composizione e competenze:
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Il Piano d’Ambito rappresenta il principale strumento di programmazione tecnica, economica e finanziaria, previsto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/2006, a disposizione dell’Ente di Governo dell’Ambito territoriale ottimale per l’organizzazione del servizio idrico integrato.
L’Ente di governo d’ambito (EGA), ha dato avvio, nel mese di dicembre 2021, alla stesura del documento, previsto all’art. 9 della L.R. 12/2009, necessario ai fini della concertazione di avvio del processo di VAS del Piano d’Ambito del Sistema Idrico Integrato (nel seguito PdA SII) della Regione Valle d’Aosta.
Il PdA SII è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”), come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).
Il documento è redatto con riferimento ai contenuti previsti all’Allegato D della suddetta L.R. 12/2009, con la finalità di riassumere il quadro delle informazioni ambientali inerenti il territorio (fase di scoping) e definire i contenuti, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, documento fondante della VAS, allo scopo di avviare la consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale.
Provvedimento dirigenziale n. 2832 in data 13-05-2022 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2009 RELATIVA AL “PIANO D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE D’AOSTA” – APPROVAZIONE PARERE DI VAS.
misure adottate in merito al monitoraggio