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Regolazione tariffaria

L’articolo 2, comma 1, della l.r. 7/2022 dispone che “La Regione esercita le proprie attribuzioni in materia di pianificazione dell'uso della risorsa idrica e di tutela della stessa, ivi compresa l'individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe a esso inerenti in conformità alle direttrici della metodologia statale”.

L’art. 7, al comma 2, della l.r. 7/2022 attribuisce alla Giunta regionale, su proposta dell’EGA e quindi del BIM, la definizione, tramite propria deliberazione, dei criteri di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA.

L'art. 12 della l.r. 7/2022 (Disposizioni transitorie e finali) prevede inoltre che, fino all'aggiornamento dei criteri per l'approvazione delle tariffe e all'approvazione del Piano economico finanziario di cui all'art. 7, commi 2 e 3, restano in vigore le disposizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 27/1999.